BMW Motorrad Club Pingaso

Statuto

BMW MOTORRAD CLUB PINGASO

Associazione Sportiva Dilettantistica

S T A T U T O

 

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita, quale Associazione di diritto privato ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile e di cui agli artt. 6,7 ed 8 del D. lgs. 36/2021, l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “BMW Motorrad Club Pingaso Associazione Sportiva Dilettantistica” (d’ora innanzi anche “Club” o “Associazione”). La denominazione sociale potrà essere anche così sintetizzata “BMW Motorrad Club Pingaso ASD”.

Art. 2 – SEDE E DURATA

La sede dell’Associazione è in Arcene (BG), Via del Gaggiolo, 1. La modifica della sede sociale potrà avvenire con delibera dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione e non costituirà modifica del presente statuto.

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 3 – SCOPI

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L’Associazione ha carattere aconfessionale ed è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall’elettività delle cariche associative.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ordinamento sportivo, attraverso l’affiliazione ad un Ente di Promozione Sportiva (d’ora innanzi anche “EPS”) riconosciuto dal CONI e la successiva iscrizione nell’apposito Registro delle ASD/SSD attivato dal CONI, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica del motociclismo, per come disciplinata e riconosciuta dal CONI con propria delibera 1568 del 14/02/2017 ed eventuali modificazioni, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina secondo le direttive previste dall’EPS e dal CONI.

L’ Associazione persegue i seguenti scopi sociali:

  1. svolge un’attività di promozione, divulgazione e pratica delle discipline sportive motociclistiche in tutte le loro forme e specialità, organizzando direttamente o prendendo parte a manifestazioni sul territorio regionale/nazionale, oltre che realizzando attività didattica e di formazione per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline:

Enduro – Motocross – Motorally – Moto Epoca – Moto Turismo;

  1. b) promuove manifestazioni motociclistiche nazionali ed internazionali oltre ad altre manifestazioni atte a diffondere l’attività e la cultura motociclistica e il marchio BMW in particolare, sia autonomamente che in collaborazione con il Concessionario BMW Motorrad o l’Officina Autorizzata di riferimento in zona;
  2. c)   custodisce il retaggio morale e materiale della tradizione BMW sul piano storico e culturale riunendo i possessori ed amatori di motociclette di marca BMW in produzione e di cessata produzione;
  3. d)   tutela gli interessi turistici e sportivi dei suoi aderenti;
  4. e)   potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’organizzazione di corsi, eventi sportivi, culturali, ricreativi, feste, manifestazioni e turismo motociclistico.

Art. 4 – PARTECIPAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE A “BMW MOTORRAD FEDERCLUB ITALIA”

4.1       L’ Associazione farà parte dell’organismo di coordinamento dei vari “BMW Motorrad Club” esistenti in Italia denominato “BMW Motorrad FederClub Italia” (d’ora innanzi anche “FederClub”), che ha sede c/o BMW Italia S.p.A. in San Donato Milanese (MI), Via della Unione Europea n. 1.

4.2       L’Associazione, ottenuto il riconoscimento di Club ufficiale da parte di FederClub, potrà utilizzare nella propria denominazione e nelle comunicazioni sociali il marchio e logo BMW e potrà partecipare a tutte le attività organizzate da “BMW Motorrad FederClub Italia” quali, a titolo esemplificativo, gli eventi, i raduni, la promozione di servizi e prodotti con la partecipazione ed il supporto di aziende partner che non risultino in conflitto con gli scopi di FederClub e del marchio BMW.

4.3       L’Associazione, per partecipare alle attività e godere dei servizi messi a disposizione da FederClub dovrà aver versato regolarmente a quest’ultima le quote annuali dalla stessa previste.

 

Art. 5 – CONCESSIONARIO OD OFFICINA AUTORIZZATA BMW MOTORRAD DI RIFERIMENTO

5.1       L’Associazione, in quanto rappresentativa dei motociclisti appassionati del marchio BMW, deve avere inderogabilmente quale riferimento per l’esecuzione delle proprie attività associative ed istituzionali il Concessionario o l’Officina Autorizzata BMW Motorrad di zona (d’ora innanzi “Affiliazione”) così individuato:

– sito nella provincia ove risiede la maggioranza degli Associati;

ovvero

– in caso di parità di numero di Associati presenti in due provincie diverse, scelto dal Consiglio Direttivo del Club;

ovvero

  • in caso di inesistenza dello stesso nella provincia individuata ai sensi dei casi poc’anzi menzionati, previa indicazione di una rosa di candidati a BMW Italia S.p.A., già informati e resisi eventualmente disponibili.

L’Affiliazione è accordata, dietro presentazione di apposita richiesta, ad insindacabile discrezionalità del Concessionario o dell’Officina Autorizzata BMW Motorrad, che si impegna ad affiliarsi con un unico motoclub ufficiale BMW in ogni provincia di sua competenza.

5.2       Se il Concessionario o l’Officina autorizzata BMW Motorrad che aveva rilasciato proprio benestare all’Affiliazione dovesse cessare per qualsiasi ragione ovvero venisse sostituito con altro Concessionario o Officina Autorizzata, l’Associazione dovrà proporre domanda di Affiliazione al Concessionario o all’Officina Autorizzata BMW Motorrad subentranti, ovvero al Concessionario o Officina autorizzata BMW Motorrad individuato facendo riferimento al maggior numero degli Associati residente in quella provincia. In caso di inesistenza, dovrà essere presentata una rosa di candidati, già informati e resisi eventualmente disponibili, a BMW Italia S.p.A., la quale rilascerà proprio parere, ferma restando la discrezionalità del Concessionario o dell’Officina Autorizzata stessi all’accettazione della domanda.

Il venir meno di una Affiliazione costituisce motivo di decadenza e scioglimento del rapporto con FederClub e conseguente perdita dei diritti di cui al precedente Art.4.2.

5.3       Il Concessionario o l’Officina Autorizzata BMW Motorrad che ha accettato l’Affiliazione può in ragione di gravi motivi e con un preavviso di mesi tre (3) recedere dall’Affiliazione, dandone avviso a mezzo raccomandata a.r., posta certificata o fax al Club e a FederClub. Il recesso per gravi motivi da parte del Concessionario o dell’Officina Autorizzata BMW Motorrad costituisce motivo di decadenza e scioglimento del rapporto tra il Club e FederClub e conseguente perdita dei diritti di cui al precedente Art. 4.2.

5.4       Il Concessionario o l’Officina Autorizzata BMW Motorrad non è obbligato in alcun modo verso il Club e/o verso gli Associati così come gli Associati non sono obbligati all’acquisto/manutenzione della propria motocicletta presso il Concessionario o Officina Autorizzata BMW Motorrad. Resta però inteso che il Club non potrà stipulare convenzioni agevolate a favore dei propri Associati con partner che svolgano forniture o servizi in concorrenza con quelli resi dal Concessionario o dall’Officina Autorizzata BMW Motorrad con cui il Club ha l’Affiliazione.

Art. 6 – RICONOSCIMENTO DA PARTE DI ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA

L’Associazione, conseguita l’affiliazione all’Ente di Promozione Sportiva, accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti dell’EPS e si impegna, altresì, a rispettare anche le disposizioni emanate dagli organi federali internazionali di riferimento per l’attività motociclistica (FIM/FIME) in merito all’attività sportiva praticata. L’Associazione si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dell’EPS, del CONI o di FIM o di FIME, dovessero adottare a suo carico nonché le decisioni che le autorità dell’EPS o del CONI dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.

L’Associazione si impegna a garantire il diritto di voto dei propri Associati e tesserati all’EPS nelle assemblee di quest’ultima.

Art. 7 – ASSOCIATI

Possono ottenere la qualifica di Associati le persone fisiche, di ambo i sessi, che accettano gli scopi fissati dallo Statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.

Gli Associati si distinguono in Fondatori, Onorari, Ordinari (conducenti), Aggiunti (passeggeri). L’iscrizione degli Associati Aggiunti (passeggeri) può avvenire esclusivamente in caso di loro diretto rapporto con gli Associati Ordinari (conducenti) di riferimento.

Sono considerati Associati Fondatori, Onorari, Ordinari e Aggiunti tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, tenuto conto della quota di iscrizione annuale pro capite che deve essere versata dall’Associazione a FederClub.

Il Consiglio Direttivo può, altresì, conferire la qualifica di Associato Onorario ai soggetti che svolgono (o hanno svolto) attività meritevoli nell’interesse del Club.

Tutti gli Associati hanno parità di diritti e doveri e diritto di elettorato attivo e passivo e ogni associato ha diritto di esprimere un voto in Assemblea.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, la qualifica di associato è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

La qualifica di Associato, a qualunque titolo fatta eccezione per quelli Aggiunti, è comunque subordinata al possesso di un motoveicolo BMW.

Art. 8 – AMMISSIONE DELL’ASSOCIATO

Coloro che trasmettono domanda di ammissione compilata e sottoscritta all’Associazione assumono immediatamente la qualifica di Associato e contestualmente assumono l’obbligo di osservare le norme dello Statuto, dei Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi dell’Associazione. L’Assemblea Ordinaria, in sede di approvazione del Bilancio, provvederà a ratificare i nuovi Associati iscritti che hanno aderito all’Associazione nel corso dell’anno.

Art. 9 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Ogni Associato maggiore di età in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto di partecipare alle Assemblee sociali con esercizio di voto singolo ovvero di elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà acquisito dall’Associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Gli Associati, se in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di:

  1. frequentare gli eventuali locali sociali messi a disposizione o comunque disponibili;
  2. usufruire delle attrezzature e degli impianti sociali messi a disposizione degli Associati, attenendosi alle norme previste dai regolamenti;
  3. partecipare alle attività promosse dall’Associazione, autonomamente o in collaborazione con l’EPS o il Concessionario o Officina Autorizzata BMW Motorrad di riferimento in zona;
  4. avere la tessera sociale;
  5. partecipare, intervenire, discutere, presentare proposte nelle assemblee generali;
  6. votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione;
  7. godere di tutti quei benefici comunque concessi dall’Associazione in conformità alle disposizioni che li regolano;
  8. h) presentare candidati Associati;
  9. presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte e reclami che ritengano opportuni;
  10. j) essere eletti, qualora maggiorenni, per qualsiasi carica sociale. Possono ricoprire cariche sociali soltanto gli Associati che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Art. 10 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno il dovere di:

  1. a)  osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi sociali;
  2. b)  osservare, in quanto Associazione affiliata all’EPS e riconosciuta dal CONI, le loro norme e direttive, nonché gli istituti e i regolamenti pertinenti l’attività svolta dall’Associazione emanati dagli organi federali                                    internazionali del settore motociclistico;
  3. c) pagare nei termini prescritti i contributi dovuti all’Associazione. L’Associato che non abbia versato nei tempi e nei termini previsti dall’Associazione i contributi previsti diventa “Associato moroso” e perde immediatamente      il diritto di partecipare alle Assemblee e il diritto di voto attivo e passivo. Qualora l’ “Associato moroso” non         adempia al versamento dei contributi previsti entro 3 (tre) mesi dal termine sarà passibile di espulsione per         protratta morosità, con decisione del Consiglio Direttivo, ratificata in occasione della prima Assemblea utile.        L’espulsione dall’Associazione fa perdere immediatamente la qualifica di Associato; in ogni caso l’Associato      espulso rimane obbligato nei confronti dell’Associazione per i contributi non versati.

Art. 11 – RECESSO DELL’ ASSOCIATO

L’Associato che intenda dimettersi è obbligato a darne comunicazione con lettera raccomandata o fax, da far pervenire, alla sede dell’Associazione, entro il 30 (trenta) Settembre di ogni anno sociale. In ogni caso, la cessazione della condizione di Associato non esonera dal rispetto degli impegni contributivi assunti, né dal versamento delle quote maturate per le quali l’Associato dimissionario resta obbligato nei confronti dell’Associazione.

In caso di aumento di quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dall’Assemblea, gli Associati che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei 30 (trenta) giorni successivi la relativa comunicazione.
Il recesso avrà effetto immediato dalla ricezione della comunicazione fermo restando che non darà diritto alla restituzione nemmeno parziale delle quote associative versate per l’anno in corso.

Art. 12 – SANZIONI

In caso di trasgressione alle norme sociali l’Associato è passibile di:

  1. a) richiamo verbale o scritto da parte del Collegio dei Garanti se eletto o, nel caso in cui quest’ultimo non sia stato eletto, dal Consiglio Direttivo;
  2. b) sospensione sino a 3 (tre) mesi per atti di indisciplina, per decisione del Collegio dei Garanti se eletto o, nel caso in cui quest’ultimo non sia stato eletto, dal Consiglio Direttivo. L’Associato sospeso non potrà prendere       parte alle attività sociali ed istituzionali dell’Associazione e non avrà diritto di partecipare alle Assemblee che     dovessero aver luogo durante il periodo di sospensione;
  3. c) espulsione nei casi di indegnità e di condanna definitiva per reati dolosi, per delibera dell’Assemblea Ordinaria;
  4. d) espulsione nei casi in cui l’Associato nuoccia o tenti di nuocere al decoro, agli interessi, alla vita dell’Associazione, comprometta il suo buon nome, commetta atti di palese indisciplina o di ribellione alle             disposizioni statutarie od al Consiglio Direttivo, tenga condotta incivile ed ineducata o danneggi moralmente e     materialmente un altro Associato. Il provvedimento di espulsione è preso per delibera dell’Assemblea                 Ordinaria;
  5. e) espulsione nei casi in cui l’Associato compia azioni disonorevoli o comunque idonee a recare danno o grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale. Il provvedimento di     espulsione è preso per delibera dell’Assemblea Ordinaria;
  6. f)  espulsione per protratta morosità. In tale fattispecie l’espulsione avviene per decisione del Consiglio Direttivo, come previsto dall’Art. 10 comma c) e dovrà essere ratificata nel corso della prima assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di pretendere dall’Associato espulso il risarcimento dei danni da esso arrecati all’Associazione.

Art. 13 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di Associato non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

  1. a)  per recesso nei modi e nei tempi previsti dall’Art. 11;
  2. b)  per espulsione.

Il provvedimento di espulsione, fatto salvo quanto previsto per protratta morosità di cui all’Art. 10 comma c), avviene con delibera dell’Assemblea in seduta ordinaria. Il Consiglio Direttivo e/o il Collegio dei Garanti può promuovere l’istanza di espulsione, sospendendo l’Associato e convocando l’Assemblea Ordinaria entro 3 (tre) mesi dal provvedimento di sospensione. Alla riunione dell’Assemblea deve essere convocato l’Associato interessato e si procederà in contraddittorio con l’interessato. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di pretendere dall’Associato espulso il risarcimento dei danni da esso eventualmente arrecati all’Associazione. L’Associato espulso non potrà più far parte dell’Associazione.

Art. 14 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. a)  l’Assemblea generale degli Associati;
  2. b)  il Presidente;
  3. c)  il Consiglio Direttivo;
  4. d)  il Vice Presidente;
  5. e)  il Segretario – Tesoriere;
  6. f)  Responsabile dei Collegamenti;
  7. g)  Organi di Controllo [facoltativo]

Art. 15 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. L’Assemblea generale degli Associati è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L’Assemblea Ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli Associati, in regola con il versamento dei contributi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che all’atto della richiesta ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta anche dal Presidente.

L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati. Potranno prendere parte all’Assemblea, ordinaria e straordinaria, avendo diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, i soli Associati in regola con il versamento delle quote associative dell’anno precedente, saranno invece esclusi gli Associati Morosi, sospesi o soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni Associato ammissibile ha diritto ad un voto.

Ogni Associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta non più di 2 (due) Associati. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all’Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti. L’Assemblea nomina anche un Segretario e, se necessario, due Scrutatori, la cui nomina non può però avvenire tra i candidati a cariche sociali. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Per i casi di parità nei risultati delle votazioni, le proposte si intendono respinte per le votazioni segrete, mentre in caso di appello nominale prevale il voto di chi presiede.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori; copia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti gli Associati che ne faranno richiesta.

Art. 16 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto, in regola con il versamento dei contributi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, e delibera con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati, in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avverrà con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, fax, e-mail o telegramma o con qualsiasi mezzo che garantisca la tempestiva informazione degli Associati. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea Ordinaria deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all’Assemblea Ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito:

  1. a)  all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;
  2. b)  all’approvazione dei regolamenti sociali;
  3. c)  alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
  4. d)  alla nomina del Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo;
  5. e) alla nomina dei componenti degli Organi di Controllo, se previsti;
  6. f)  alla ratifica dei nuovi Associati iscritti;
  7. g) alla delibera d’espulsione dell’Associato;
  8. h) a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed i rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto di voto, in regola con il versamento dei contributi e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, e delibera con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati, in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione dell’Assemblea Straordinaria avverrà minimo 10 (dieci) giorni prima, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, fax, email o telegramma o con qualsiasi mezzo che garantisca la tempestiva informazione degli Associati. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie:

  1. a)  modifica dello Statuto sociale;
  2. b)  scioglimento dell’Associazione secondo quanto previsto al successivo Art. 31 e modalità di sua liquidazione.

Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione. Esso è composto da almeno 5 (cinque) membri nominati dall’Assemblea Ordinaria degli Associati fra gli stessi regolarmente iscritti. Il Concessionario od Officina Autorizzata BMW Motorrad di riferimento, ove ritenuto da questi opportuno, può proporre la candidatura di un proprio membro nel Consiglio Direttivo, a condizione che sia il titolare o un collaboratore interno del Concessionario o dell’Officina Autorizzata BMW Motorrad e sia Associato regolarmente iscritto all’Associazione di proprio riferimento: la sua nomina sarà oggetto di validazione e ratifica da parte della competente Assemblea Ordinaria degli Associati. E’ comunque riconosciuto, al titolare o collaboratore interno del Concessionario o dell’Officina Autorizzata BMW Motorrad di riferimento dell’Associazione anche se non iscritto alla stessa, il diritto a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di Uditore senza facoltà di voto in merito alle deliberazioni.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato o modificato in forza di una deliberazione dell’Assemblea Ordinaria degli Associati convocata a tale scopo.

Fra i componenti del Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea degli Associati la stessa elegge il Presidente dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente nomina il Vice Presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.
È fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in società e/o associazioni sportive nell’ambito della disciplina motociclistica, fatta salva l’eventuale nomina del Presidente all’interno del Consiglio Direttivo di FederClub.

Possono ricoprire cariche sociali gli Associati in regola con il versamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che siano maggiorenni e tenuto conto dei divieti e delle incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

Il Consiglio resta in carica fino alla data di Assemblea che approva il bilancio.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo debbono partecipare alle riunioni del Consiglio stesso e, in caso di impedimento, devono giustificare per tempo la loro assenza. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate, decadono dalla carica e non sono rieleggibili per il tempo in cui il Consiglio di cui fanno parte resta in carica.

In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, deve essere convocata l’Assemblea degli Associati per l’elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti quello del Presidente prevale. Non è ammessa la rappresentanza con delega tra Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Tale verbale dovrà essere messo a disposizione di tutti gli Associati che ne facciano richiesta.

Art. 19 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo promuove tutte le manifestazioni dell’Associazione e la partecipazione a quelle organizzate da FederClub; inoltre sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. a) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
  2. b) convocare le Assemblee degli Associati;
  3. c) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
  4. d) provvedere alla gestione ordinaria dell’Associazione;
  5. e) provvedere ai richiami di cui all’Art. 12 comma a);
  6. f) sospendere l’Associato nei casi previsti dall’Art. 12 comma b);
  7. g) promuovere le istanze di espulsione dell’Associato;
  8. h) espellere l’Associato in caso di protratta morosità ai sensi dell’Art. 10 comma c).

Art. 20 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell’Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea Ordinaria tra i membri eletti del Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) anni e può essere rieletto.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli Associati, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

  1. a) determinare l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati;
  2. b) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
  3. c) curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  4. d) presiedere l’Assemblea degli Associati;
  5. e) sviluppare le attività finalizzate al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
  6. f) assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo;
  7. g) monitorare e affiancare il Segretario – Tesoriere nella gestione amministrativa dell’Associazione.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 21 – IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e su proposta del Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Qualora non fosse eletto il Vice Presidente, il Consigliere più anziano sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 22 – DIMISSIONI

Nel caso che, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, questo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata senza indugio l’Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 23 – IL SEGRETARIO – TESORIERE

Il Segretario – Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, cura la perfetta tenuta dei verbali dell’Assemblea e dei libri sociali, sorveglia la riscossione delle quote associative, sbriga le pratiche relative agli Associati Morosi e ne fornisce il relativo elenco al Consiglio Direttivo, cura la gestione amministrativa e la tenuta delle scritture contabili, predispone i bilanci, custodisce sotto la propria personale responsabilità il denaro ed ogni altro valore dell’Associazione che gli venga affidato, rende conto al Consiglio Direttivo della situazione di cassa, paga nei limiti stabiliti dal bilancio e mandati firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 24 – RESPONSABILE DEI COLLEGAMENTI

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina tra i propri membri il Consigliere responsabile dei rapporti con l’EPS e con FederClub.

Art 25 – ORGANI DI CONTROLLO

Potranno essere costituiti, secondo le modalità previste nel regolamento di amministrazione dell’Associazione, i seguenti Organi di Controllo: il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Garanti.

Il Collegio dei Sindaci è eletto dall’Assemblea Ordinaria ed è composto da almeno 2 (due) Associati eletti che non facciano parte del Consiglio Direttivo.

I Sindaci durano in carica 2 (due) anni a decorrere dalla loro nomina. Il Collegio resta in carica fino alla data dell’Assemblea che approva il bilancio. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione contabile ed amministrativa dell’Associazione.
Per l’assolvimento del proprio mandato i Sindaci hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell’Associazione. Le modalità di nomina dei Sindaci ed il funzionamento del Collegio sono disciplinate da apposito regolamento dell’Associazione.

Il Collegio dei Garanti è eletto dall’Assemblea Ordinaria ed è composto da almeno 2 (due) Associati eletti che non facciano parte del Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio dei Garanti durano in carica 2 (due) anni a decorrere dalla loro nomina. Il Collegio resta in carica fino alla data dell’Assemblea che approva il bilancio.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli Associati e tra Associati ed Associazione; il Collegio dei Garanti delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le deliberazioni del Collegio dei Garanti sono scritte e motivate.

Art. 26 – GRATUITA’ DELLE CARICHE

Tutte le cariche di cui al presente Statuto sono a titolo gratuito e non danno diritto ad alcun compenso in qualsiasi forma, ivi compreso il rimborso delle spese anche se documentate e/o giustificate.

Art. 27 – BILANCIO

Il Bilancio dell’Associazione coincide con l’anno sociale, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

Il conto consuntivo ed il conto preventivo sono predisposti dal Segretario – Tesoriere, redatti, valutati e discussi dal Consiglio Direttivo, verificati e controllati dal Collegio dei Sindaci se nominato, e quindi sottoposti alla discussione e approvazione dell’Assemblea Generale Ordinaria.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Art. 28 – ENTRATE

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. a) dalle quote associative versate dagli Associati e da tutti gli introiti che possono provenire alla Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative;
  2. b) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell’Associazione purché non in contrasto con le attività sociali.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di iscrizione annuale degli Associati stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.

Gli eventuali proventi derivanti da attività commerciali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all’utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.

 

Art. 29 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati;
  • da contributi, erogazioni e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 30 – QUOTA DA VERSARE A BMW MOTORRAD FEDERCLUB ITALIA

L’Associazione, onde godere dei benefici previsti dall’appartenenza all’organismo di coordinamento FederClub, corrisponderà a quest’ultima la quota annuale pro-capite per ciascuno dei propri Associati che sarà stabilita e versata nei termini previsti da FederClub stessa.

Art. 31 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale degli Associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (trequarti) degli Associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno 3/4 (trequarti) degli Associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea Straordinaria da parte degli Associati avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 (trequarti) degli Associati con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

Art. 32 – DEVOLUZIONE DEL RESIDUO

L’Assemblea all’atto dello scioglimento dell’Associazione delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione. Esperita la liquidazione di tutti gli eventuali beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva di utilità sociale, fatta salva diversa disposizione di legge.

 

Art. 33 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni in materia di cui al Codice Civile. In considerazione del riconoscimento dell’Associazione da parte dell’EPS e dal CONI, si fa riferimento alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell’EPS a cui l’Associazione è affiliata, alle norme del CONI, alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali e di associazioni di promozione sociale ed in subordine alle norme del Codice Civile.

Art. 34 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutti gli Associati del Club rinunciano a promuovere qualsiasi vertenza giudiziaria nei confronti del Club di appartenenza ovvero degli Associati del Club rimettendo la decisione di ogni controversia ai buoni uffici del Presidente e, in caso di esito negativo degli stessi, alle norme dell’EPS o del CONI.

 

 

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